Art. 9.
(Sanzioni).

      1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 è punita con l'arresto da tre a dodici mesi o con l'ammenda da 50.000 euro a 150.000 euro.

 

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      2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, è punita con l'ammenda da 1.000 euro a 3.000 euro e con l'obbligo, disposto dal sindaco nei confronti del proprietario del cane, di frequentare il corso di rieducazione di cui al medesimo articolo 5.
      3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, è punita con l'ammenda da 200 euro a 600 euro.
      4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 è punita con l'ammenda da 50.000 euro a 150.000 euro.

      5. All'articolo 672, primo comma, del codice penale, le parole: «con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da 500 euro a 1.000 euro».
      6. All'articolo 727, primo comma, del codice penale, le parole: «con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda da 3.000 euro a 10.000 euro».